Urbanistica ed edilizia - Manutenzione straordinaria - Definizione.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, sez. III, 23 marzo 2001, n. 23166) e del Consiglio di Stato (ex multis, Sez. V, 18 ottobre 2002, n. 5775), ai sensi dell'art. 31 l. 5 agosto 1978 n. 457, per definire manutenzione straordinaria un determinato intervento edilizio, occorre, da un lato, che esso miri alla conservazione della destinazione d'uso dell'edificio e, dall’altro, che esso soggiaccia a due limiti, uno di carattere funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio stesso e l'altro di natura strutturale, consistente nel divieto d'alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Pres. Monteleone, Est. Polidori - R (Avv. Manfellotto) c. Comune di Napoli (Avv. Stato) riunito a O s.p.a. (Avv. Manfellotto) c. Comune di Napoli (Avv. Stato) - T.A.R CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 29 gennaio 2004, n. 858
Impiego pubblico - In genere - Comparto scuola - Accesso per promozione ai ruoli di responsabile e di assistente amministrativo - Esaurimento del concorso e non contestazione di esso - Utilizzazione della graduatoria permanente - Controversie relative alla nomina alla qualifica superiore denunziandosi circostanze ostative alla nomina di altri aspiranti per fatti successivi all'espletamento della procedura concorsuale - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione. Corte di Cassazione - SS.UU. - 3.2.2004, n.1989/04 - Pres. Grieco - Rel. Vidiri - P.M. Pivetti (Diff.) - R. (Avv. Manfellotto) - B. (Avv.ti Sipala, Schiavi).
In tema di accesso, per promozione, ai ruoli di responsabile e di assistente amministrativo del comparto "scuola", ai sensi degli artt. 551 e ss. del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (e succ. modif.), deve riconoscersi stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie nelle quali, sul presupposto della definitività della graduatoria permanente, e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere il diritto alla nomina alla qualifica superiore cui si aspiri, specificamente contestando l'utilizzazione della graduatoria permanente alla stregua di circostanze successive all'esaurimento del concorso (e ad esso estranee), denunziate come ostative alla nomina alla detta qualifica di altri aspiranti nei cui confronti si rivendichi una posizione preferenziale.
... va riconosciuta la giurisdizione (di legittimità) del giudice amministrativo in tutti i casi in cui la controversia investa le singole procedure concorsuali o tenda ad inficiare la graduatoria disconoscendone la legittimità e chiedendone la modifica, mentre va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario allorquando si agisca sul presupposto della definitività della graduatoria permanente (cfr. al riguardo: comma 10 art. 6 legge n. 124 del 1999, che prevede la trasformazione della graduatoria dei concorsi riservati nelle graduatorie permanenti) e, allorquando, quindi, senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere il diritto alla nomina alla qualifica superiore cui si aspira, specificamente contestando l'utilizzazione che vien fatta della graduatoria permanete alla stregua di circostanze successive all'esaurimento del concorso (e ad esso estranee), denunziate come ostative alla nomina alla qualifica superiore di altri aspiranti nei cui confronti si rivendica una posizione preferenziale.
... la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, il quale va individuato mediante il criterio non già della prospettazione, bensì del petitum sostanziale risultante - in base all'allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa - dalla effettiva natura della controversia in relazione alle particolari caratteristiche del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Pertanto, se la domanda stessa si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo volta all'assunzione in servizio o alla nomina ad un posto di ruolo di qualifica superiore, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario con il riconoscimento del potere di quest'ultimo di provvedere, nel caso concreto, alla disapplicazione dell'atto amministrativo in quanto lesivo del diritto soggettivo (cfr. sul criterio del petitum sostanziale ex plurimis: Cass.,
Sez. Un., 15 ottobre 2003 n. 15472, ord.; Cass., Sez. Un., 2 agosto 2002 n. 11626; Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2001 n. 16218; Cass., Sez. Un., 10 maggio 2001 n. 186; Cass., Sez. Un., 19 novembre 1999 n. 799).
ACCESSO A DOCUMENTI "SUPERSENSIBILI"
Consiglio di Stato Sezione Sesta 11/7/2006
G.M. e G.E. (avv. Manfellotto) contro MIUR
La nozione di "situazione giuridicamente rilevante" (contenuta nell'art. 22 L. n. 241/1990), per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo; così che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto d'accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell'atto. ...
Il problema relativo allo stabilire se il diritto alla riservatezza dei terzi costituisca, o meno, un ostacolo invalidabile all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è già stato risolto dalla Adunanza Plenaria e dalla successiva giurisprudenza di questo Consiglio di Stato nel senso che l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto d'accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse; anche se per contemperare le diverse esigenze che stanno alla base della richiesta di accesso, da un lato, e della riservatezza dei terzi, dall'altro, l'art. 24 L. n. 241 ha previsto che i richiedenti, a fronte di atti del procedimento relativi ai loro interessi, che riguardano la vita privata di terzi, non possono ottenere copia di documenti, né trascriverli, ma possono solo prendere "visione". (Cons. St., Ad. Plen. 4 febbraio 1997, n. 5; IV Sez., 24 marzo 1998, n. 498; V Sez. 22 giugno 1998, n. 923; VI Sez. 9 gennaio 2004, n. 14).
La riservatezza dei terzi può essere destinata a cedere a fronte del diritto di accesso anche quando, come nella fattispecie in esame, si tratti di dati idonei a rilevare lo stato di salute del soggetto stesso.
In tal caso infatti l'art. 60 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cui fa rinvio l'art. 24 L. n. 241/1990 nel testo novellato dall'art. 16 L. 11 febbraio 2005, n. 15) prevede che l'accesso sia consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è "di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".
CASE POPOLARI - DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO
TAR Lazio Roma -Sezione III quater-SENTENZA N.1594/07
CR (avv.Manfellotto) c/ ATER Frsinone
In tema di decadenza automatica dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, vi sono due principi enucleati dalla giurisprudenza relativa ad un asserito abbandono dell’alloggio per la sottoposizione a cure mediche:
1) Il carattere non sanzionatorio della dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica per abbandono, in quanto si tratta di un provvedimento di autotutela adottato a garanzia del perseguimento del pubblico interesse all'effettiva destinazione di un certo patrimonio immobiliare alle esigenze dei bisognosi. Con la conseguenza che l'elemento soggettivo della condotta tenuta dall' assegnatario non assume un valore decisivo nella configurazione della fattispecie e, nel caso di abbandono del godimento d'un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel tempo senza una preventiva autorizzazione da parte dell'ente assegnante, la revoca (rectius decadenza) dell'assegnazione, anche se l'abbandono non sia sorretto da "animus derelinquendi", è legittima atteso che la mancata occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario - intendendosi per occupazione non la semplice "tenuta a disposizione", ma la dimora effettiva ed abituale – è di per sé elemento sufficiente per la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ed è irrilevante sia la giustificazione del non autorizzato abbandono dell'alloggio che l'eventuale volontà di ritornarvi una volta cessati i motivi dell'allontanamento. (Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2004, n. 2107);
2) Ai fini della decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica l'accertamento dei presupposti previsti, in quanto diretto a privare l'interessato della fruizione di un bene essenziale, deve essere condotta dall'amministrazione con estrema attenzione ed assoluto rigore sotto il profilo probatorio e deve essere altresì supportato da una adeguata motivazione. Occorre, pertanto che l’amministrazione conduca la propria istruttoria con la necessaria attenzione su fatti materiali precisi e circostanziati ed indichi i relativi riscontri, i quali devono raggiungere, almeno, una soglia minima di specificità e di dettaglio, anche in relazione alle circostanze oggettive indicate dall'interessato in sede di controdeduzioni, non potendosi risolvere, l'accertamento, in un giudizio sintetico ed apodittico. (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 08 ottobre 2004, n. 4368 e T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 28 febbraio 2005 , n. 263).
ELEZIONI
TAR Campania Sez,II n.10337/08
SN, SC, LA, GC (Avv.Perla)
contro
Comune di P (Avv. Manfellotto)
nei confronti di
GC, GC, LLC (Avv.Ursillo)
VDE, VZ, CF, AVF, FF (Avv. Marenghi)
NP (Avv. Ursillo)
I voti sono correttamente espressi in ragione, da un lato, della sufficienza dell’indicazione del solo cognome e, dall’altro, della trascrizione del medesimo dato nell’apposito spazio riservato ad una determinata lista, sì da lasciar intendere, per presunzione di legge, la volontà di attribuire la medesima preferenza (oltre che al candidato) anche alla lista di appartenenza ed al Sindaco cui essa è collegata.
Né è possibile opporre, da un punto di vista sostanziale, che la presenza nella lista contrapposta (PU) di candidati (LF) aventi lo stesso cognome possa generare incertezze ( di rilievo invalidante) sulla volontà dell’elettore.
Sotto tale profilo, è stato già efficacemente evidenziato in giurisprudenza il rilievo concludente rinveniente dalla collocazione spaziale di tale preferenza, che riflette in modo univoco la chiara direzione che l’elettore ha inteso imprimere alla sua dichiarazione di voto.
Tanto più che, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, non è consentito il voto disgiunto e, dunque, è ancor più chiara ed immediatamente percepibile dagli elettori la linea di demarcazione che separa i contrapposti orientamenti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V 10/1/2007 n.36 MMo e c. s.n.c. ed altro (Avv. Manfellotto) c. Comune di Cassino (annulla T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II ter, 26/11/2004 n.14143).
1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per l’impugnazione - Decorrenza - Nel caso di atto generale che tuttavia contiene disposizioni che riguardano singoli interessati destinatari dell’atto - Decorrenza dalla data di comunicazione individuale dell’atto o comunque dall’avvenuta conoscenza da parte dei destinatari - Necessità - Pubblicazione dell’atto - Irrilevanza.
2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per l’impugnazione - Decorrenza - Nel caso di adozione di un piano carburanti - Che tuttavia preveda la chiusura di alcuni impianti di distribuzione - Dalla data di comunicazione delle delibera relativa agli interessati - Necessità - Data di pubblicazione del piano all’albo pretorio - Irrilevanza.
3. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 - Ha carattere generale - Deroghe al principio della partecipazione - Sono da considerare eccezionali ed inestensibli analogicamente.
4. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 - Funzione - Individuazione.
5. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 - Necessità - Sussiste sia per i procedimenti tendenti all’adozione di atti vincolati che per quelli tendenti all’adozione di atti aventi effetti comunque pregiudizievoli.
6. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 - Necessità - Sussiste in tutti i casi in cui la partecipazione sia utile al fine di arricchire l’azione amministrativa.
7. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 - Per atto generale (piano dei carburanti) - Che tuttavia contiene disposizioni lesive di particolari soggetti - Comunicazione dell'avviso a questi ultimi - Necessità - Sussiste.

1. Il termine per l’impugnazione degli atti amministrativi generali, che tuttavia incidono sulla sfera giuridica di singoli destinatari, decorre dalla data in cui questi ultimi ne abbiano avuto sicura e piena conoscenza, a nulla rilevando che tali provvedimenti siano stati assoggettati a forme di pubblicità nei confronti della generalità indistinta dei destinatari.

2. La delibera di un Comune di adozione di un piano carburanti, pur costituendo un atto generale, nel caso in cui preveda una determinazione relativa all’obbligo di chiusura di alcuni impianti attualmente operanti all’interno del perimetro urbano contestualmente definito, assume la natura di provvedimento lesivo di interessi legittimi di soggetti precisamente individuati, differenziati da quelli della generalità dei cittadini, sicché, in parte qua, deve essere garantita la partecipazione al procedimento ed effettuata la notifica o la comunicazione ai destinatari ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione nella sede giurisdizionale.

3. L'art. 7 della L. n. 241 del 1990, esprime un principio generale dell'ordinamento giuridico, per cui le limitazioni alla sua osservanza vanno intese in modo rigoroso e restrittivo e le interpretazioni che ne escludono l'applicazione vanno, di conseguenza, rifiutate se non autorizzate da specifiche norme d'eccezione.

4. La finalità della regola procedimentale stabilita dall'art. 7 della L. n. 241 del 1990 deve essere individuata nell'esigenza di assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione, e di garantire, al contempo, la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione.

5. E’ necessario l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990, sia nei casi di procedimenti preordinati all'adozione di atti vincolati, sia nelle ipotesi in cui il provvedimento conclusivo produca, comunque, effetti pregiudizievoli nella sfera del destinatario.

6. L'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sussiste quando, in relazione alle ragioni che giustificano l'adozione del provvedimento, e a qualsiasi altro possibile profilo, la comunicazione stessa apporti una qualche utilità all'azione amministrativa, affinché questa, sul piano del merito e della legittimità, riceva arricchimento dalla partecipazione del destinatario del provvedimento; solo in mancanza dell'illustrata utilità viene meno l'obbligo della comunicazione di cui trattasi.

7. Nel caso di delibera di adozione di un piano carburanti che comporti, per alcuni aspetti (nella specie, per ciò che concerne l'individuazione del perimetro del centro urbano in cui è vietata la distribuzione di carburanti e l'obbligo di rimozione degli impianti ricadenti nel predetto perimetro), il sacrificio degli interessi di alcuni soggetti individuabili (i gestori degli impianti destinati alla chiusura), occorre il preventivo avviso di inizio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 agli interessati. Tale delibera, peraltro, non comporta l’adozione di determinazioni di natura vincolata (per le quali, dunque, neppure si può sostenere che l’interlocuzione con i privati interessati non avrebbe potuto comunque modificarne il contenuto), bensì l'esercizio di una potestà discrezionale, suscettibile di essere diversamente modulata in base alla completa acquisizione dei necessari presupposti, e che, come tali, non potevano essere assunti senza il coinvolgimento dei soggetti interessati.
C.Stato Sez.VI 4/6/2002
O. (avv. Raffaele Manfellotto) c/ Sopr.za BAA Napoli - Ministero BAC (Avv.Stato)
VICENDA: La O. impugnò dinanzi al TAR gli atti con i quali la Soprintendenza BAA di Napoli ordinò la sospensione dei lavori ed il ripristino dell’«originale portale d’ingresso» al parco-giochi, opera dell’arch. V. Amicaretti, del 1941; e ciò sul resupposto che i lavori eseguiti, senza il parere della Soprintendenza, riguardassero un immobile di “notevole interesse artistico e storico”, vincolato ai sensi della legge 1089/1939.
MASSIMA
L’art.4 L. n.1089/1939 , se è vero che sancisce la funzione puramente dichiarativa assolta dagli “elenchi” (nei quali i rappresentanti degli Enti debbono ricomprendere “le cose indicate nell’art.1...”), non contiene però alcuna statuizione da cui possa escludersi la necessità di un provvedimento costitutivo volto alla verifica dell’interesse storico-artistico del bene ed alla conseguente imposizione del regime vincolistico. Anzi la previsione contenuta all’ultimo comma dell’art.4, laddove richiama “le disposizioni della presente legge” per affermare che queste trovano applicazione per le cose di proprietà degli enti pubblici territoriali, a prescindere dall’inclusione negli elenchi descrittivi, va riferita certamente anche alle norme (della L. n.1089) che prescrivono di accertare la natura del bene e di riscontrarne l’interesse culturale ai sensi degli artt.1 e 2.
Né può assumere alcun rilievo in senso contrario la circostanza che l’art.3 della L. n.1089/1939 imponga la “notifica” per i soli beni di proprietà privata. Siffatta limitazione riguarda infatti il solo momento della partecipazione o comunicazione dell’atto, “mentre non vi è traccia alcuna di una distinzione tra beni pubblici e privati per quanto afferisce al momento prodromico dell’accertamento circa l’interesse da tutelare, esplicazione di discrezionalità tecnica di pertinenza dell’Amministrazione dei beni culturali...” (così VI, 8 febbraio 2000, n.678).
La necessità di un provvedimento costitutivo anche per i beni di interesse storico-artistico appartenenti agli Enti pubblici territoriali è in ogni caso postulata anche dalle disposizioni del Codice Civile ove, ai sensi del combinato disposto degli artt.822-824 fanno parte del demanio gli immobili di proprietà di Stato, Province e Comuni, “riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia”: con ciò evidenziandosi che la qualificazione di beni sottoposti al regime della legge n.1089 presuppone un apposito atto di riconoscimento che accerti l’interesse alla tutela.
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